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Di Angelo Morinelli
La Legge 9 giugno 2026, n. 104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2026 ed in vigore dal prossimo 7 luglio 2026, introduce nuove disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie per alcune attività scolastiche. Si tratta di una normativa che interessa dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, studenti e famiglie, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e la partecipazione dei genitori nelle attività formative riguardanti temi attinenti alla sessualità.
I punti chiave della legge sono i seguenti:
- Consenso informato obbligatorio – Le istituzioni scolastiche devono acquisire preventivamente il consenso scritto dei genitori (o degli studenti maggiorenni) per la partecipazione ad attività che trattano temi attinenti alla sessualità. Prima della richiesta di consenso, la scuola è tenuta a mettere a disposizione il materiale didattico che sarà utilizzato, consentendone la preventiva consultazione. Inoltre, il Patto educativo di corresponsabilità dovrà essere adeguato alle nuove disposizioni.
- Informazioni complete alle famiglie – La richiesta di consenso deve essere trasmessa almeno sette giorni prima dello svolgimento delle attività e deve contenere una descrizione dettagliata delle finalità educative, degli obiettivi formativi, dei contenuti, delle modalità di svolgimento e dell’eventuale partecipazione di esperti esterni o rappresentanti di enti e associazioni.
- Attività alternative garantite – Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa, qualora la famiglia non presti il consenso, la scuola deve assicurare attività formative alternative, comprese nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), informando contestualmente le famiglie sulla loro natura.
- Presenza obbligatoria di un docente – Quando le attività coinvolgono studenti minorenni, la legge garantisce la presenza di un docente durante il loro svolgimento, quale ulteriore forma di tutela e vigilanza.
- Esclusione per infanzia e primaria – La norma stabilisce che, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, non possono essere previste attività didattiche o progettuali aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità.
- Regole per gli esperti esterni – L’eventuale coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività scolastiche è subordinato alla deliberazione del Collegio dei docenti e all’approvazione del Consiglio d’Istituto. La selezione dovrà avvenire sulla base di criteri oggettivi che valorizzino competenza professionale, esperienza, coerenza educativa e adeguatezza rispetto all’età degli studenti.
- Nessun nuovo onere economico – La legge precisa che la sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti dovranno essere svolti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili.
Per le istituzioni scolastiche sarà necessario, quindi, aggiornare le procedure organizzative, predisporre modelli di consenso informato, adeguare il Patto educativo di corresponsabilità e pianificare con attenzione le attività interessate dalla normativa, assicurando il rispetto dei termini previsti e la piena informazione delle famiglie.
Come organizzazione sindacale, riteniamo fondamentale che l’applicazione della legge avvenga con indicazioni operative chiare, senza aggravare gli adempimenti amministrativi a carico delle scuole e garantendo il pieno rispetto dell’autonomia scolastica, dei diritti delle famiglie e della professionalità del personale.












































