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L’ordinanza relativa all’anno scolastico 2025/2026 definisce le modalità di svolgimento dell’esame di maturità, includendo indicazioni specifiche anche per i candidati esterni, ovvero coloro che non frequentano regolarmente l’ultimo anno di scuola.
Chi può presentarsi come candidato esterno
Possono sostenere l’esame di maturità da candidati esterni coloro che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- compiono 19 anni entro l’anno dell’esame e hanno assolto l’obbligo scolastico;
- possiedono il diploma di scuola media da un numero di anni pari alla durata del corso scelto, indipendentemente dall’età;
- hanno già ottenuto un diploma di scuola superiore (anche quadriennale) o un diploma professionale di tecnico;
- hanno interrotto la frequenza dell’ultimo anno entro il 15 marzo 2026.
Inoltre, per essere ammessi è necessario:
- partecipare alle prove INVALSI;
- svolgere attività analoghe ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) per almeno il 75% delle ore previste.
Domanda e integrazione delle attività
Dopo aver presentato la domanda, i candidati possono aggiornare la documentazione relativa alle esperienze svolte fino al 30 marzo 2026. Tutti i documenti devono essere consegnati entro il 20 aprile 2026 alla scuola assegnata.
Gli studenti delle classi precedenti all’ultima, che possiedono i requisiti indicati (lettera a o b) e desiderano sostenere l’esame come candidati esterni, devono aver interrotto la frequenza entro il 15 marzo 2026.
Quando non è possibile partecipare
L’ammissione come candidati esterni non è prevista in alcuni casi, tra cui:
- corsi quadriennali, percorsi per adulti o indirizzi non ancora regolamentati;
- sezioni di istituti statali o paritari con percorsi EsaBac ed EsaBac techno;
- particolari situazioni nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
Inoltre, non è consentito ripetere un esame di maturità già superato per lo stesso indirizzo, salvo alcune eccezioni specifiche negli istituti professionali, quando il percorso attuale è diverso da quello del diploma già conseguito.
L’esame preliminare: requisito fondamentale
Per accedere all’esame di maturità, i candidati esterni devono superare un esame preliminare, finalizzato a verificare la preparazione nelle discipline del corso di studi.
Devono sostenerlo:
- i candidati privi di promozione o idoneità all’ultima classe;
- coloro che non hanno frequentato l’ultimo anno;
- chi proviene da percorsi diversi o dall’estero.
Il consiglio di classe valuta anche le esperienze formative svolte, sia in termini di ore sia di competenze acquisite. Se le attività risultano insufficienti, il candidato non viene ammesso nemmeno all’esame preliminare.
Se necessario, il consiglio di classe può essere integrato con docenti delle discipline degli anni precedenti.
Candidati non appartenenti all’Unione Europea
I candidati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno in Italia o presso scuole italiane all’estero, devono sostenere l’esame di maturità come candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare.
Modalità di svolgimento dell’esame preliminare
Le prove possono essere:
- scritte;
- orali;
- pratiche o grafiche;
- artistiche o musicali, a seconda dell’indirizzo.
Se è necessario recuperare più anni scolastici, il candidato dovrà sostenere prove per ciascun anno.
L’esame si svolge generalmente nel mese di maggio, prima della conclusione delle lezioni.
Valutazione e risultati
Per superare l’esame preliminare è richiesto un punteggio minimo di 6/10 in ogni disciplina.
In caso di esito positivo, il candidato viene ammesso all’esame di maturità. Anche se successivamente non supera la maturità, l’esame preliminare vale comunque come idoneità all’ultima classe.
In caso di esito negativo, può essere comunque riconosciuta l’idoneità a una classe precedente.
Di seguito la Nota del MIM











































