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Il primo settembre segna ufficialmente l’inizio del nuovo anno scolastico 2026/2027. Un momento di ripartenza e di intensa programmazione che, purtroppo, in diversi istituti rischia di coincidere con la ripresa di pratiche gestionali non sempre conformi alla normativa e con atteggiamenti poco collaborativi da parte di alcuni dirigenti scolastici. Assistiamo talvolta al tentativo improprio di imporre al personale docente la presenza continuativa a scuola nei giorni precedenti l’inizio delle lezioni, assimilando l’attività degli insegnanti a quella di lavoratori con orario di presenza fisso d’ufficio.
È opportuno chiarire con fermezza che tale impostazione non trova alcun riscontro nel quadro normativo vigente. La disciplina del tempo di lavoro del docente è rigidamente regolata dal Testo Unico della Scuola (D.Lgs. 297/1994) e trova la sua compiuta trattazione nel CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, in particolare all’articolo 44 relativo alle attività funzionali all’insegnamento. I docenti, pertanto, non sono tenuti a garantire una presenza continuativa o passiva nei locali scolastici oltre i limiti fissati dal calendario formale e dalle delibere del Collegio.
Nello specifico, la normativa vigente articola e delimita gli obblighi di servizio del personale docente in tre macro-aree distintamente definite:
* Adempimenti individuali (Art. 44, comma 2):
Comprendono la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie. Tali attività sono per loro natura caratterizzate dall’autonomia organizzativa e professionale del docente e non possono essere sottoposte a vincoli di permanenza in sede.
* Attività collegiali di natura programmatica e valutativa (Art. 44, comma 3, lett. a):
Riguardano la partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni (dipartimenti disciplinari, commissioni), la programmazione e la verifica di inizio e fine anno, nonché l’informazione alle famiglie sull’andamento scolastico. Tutte queste attività sono ricomprese entro il tetto massimo e non superabile di 40 ore annue complessive.
* Attività collegiali di sezione, di classe e di interclasse (Art. 44, comma 3, lett. b):
Riguardano la partecipazione ai Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione e alle riunioni dei GLO (Gruppi di Lavoro Operativo per l’Inclusione), anch’esse contenute entro un limite massimo di 40 ore annue.
Ne deriva una conseguenza fondamentale: prima dell’avvio effettivo delle lezioni, gli unici impegni di servizio legittimamente richiesti al docente sono soltanto quelli espressamente calendarizzati e deliberati dal Collegio dei Docenti. In occasione della prima riunione di settembre, è dunque primario diritto e dovere dei docenti richiedere la presentazione e discussione della proposta del Piano Annuale delle Attività, lo strumento formale che definisce il calendario di tutti gli impegni e su cui deve basarsi e regolarsi la vita professionale dell’istituto per l’intero anno scolastico.
Il sindacato Ases resta un punto di riferimento costante al fianco dei docenti per fornire chiarimenti normativi, garantire consulenza qualificata e promuovere il pieno rispetto dei diritti fondamentali stabiliti dalla contrattazione collettiva. Chi desidera sostenere questo impegno quotidiano e usufruire delle tutele e dei servizi offerti può valutare l’adesione al sindacato Ases, mettendosi in contatto con i nostri referenti per ogni necessità o approfondimento.












































