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Sei un Assistente Amministrativo, Tecnico o un Collaboratore Scolastico? La gestione dei permessi e delle ferie cambia in base al tuo contratto (ruolo o supplenza). Ecco un riepilogo chiaro sulla retribuzione e sulle modalità di assenza!
1. PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI
PERSONALE DI RUOLO: Ha diritto a 18 ore per anno scolastico, interamente retribuite. Possono essere fruite a ore o per l’intera giornata.
PRECARI (30/06 e 31/08):
NOVITÀ: Anche i supplenti annuali o fino al termine delle attività hanno ora diritto a 3 GIORNI INTERAMENTE RETRIBUITI per anno scolastico. Superati questi 3 giorni, si può ricorrere alle ferie o ai permessi non retribuiti.
SUPPLENTI BREVI: Possono chiedere fino a 6 giorni, ma NON sono retribuiti.
2. LA MALATTIA: REGOLE E TRATTENUTE
RUOLO: Periodo di comporto di 18 mesi (9 mesi al 100%, 3 al 90%, 6 al 50%).
PRECARI (30/06 – 31/08): Massimo 9 mesi nel triennio. Stipendio al 100% solo per il 1° mese, 50% per il 2° e 3° mese. Dal 4° mese solo conservazione del posto (0€).
SUPPLENTI BREVI: Massimo 30 giorni per anno solare, pagati sempre al 50%.
Ricorda: Per i primi 10 giorni di malattia scatta sempre la “Trattenuta Brunetta” (poche euro al giorno sottratte dall’indennità accessoria CIA).
3. PERMESSI ORARI RETRIBUITI (LEGGE O CONTRATTO)
Oltre ai motivi personali, il personale ATA può usufruire di:
Permessi per visite mediche: 18 ore annue retribuite (per il ruolo e per chi ha contratto al 30/06 o 31/08).
Recupero Ore: Se fai straordinario, puoi scegliere di recuperarlo come riposo compensativo invece di fartelo pagare. È il modo migliore per gestire impegni improvvisi senza intaccare i permessi.
4. FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE
DIFFERENZA IMPORTANTE: A differenza dei docenti, il personale ATA può fruire delle ferie durante tutto l’anno (compatibilmente con le esigenze di servizio).
Per i precari al 30/06, le ferie non godute devono essere pagate se non è stato possibile fruirne. Tuttavia, è sempre meglio goderne durante il contratto per evitare calcoli al ribasso delle segreterie.
5. LUTTO E MATRIMONIO
LUTTO: 3 giorni retribuiti per evento (Ruolo e 30/06-31/08). Per i brevi, il diritto c’è ma non è pagato.
MATRIMONIO: 15 giorni consecutivi pagati al 100% (anche per precari al 30/06-31/08, se l’evento cade nel contratto).
COSA CAMBIA IN BUSTA PAGA?
Ogni giorno di permesso non retribuito ti costa circa 1/26 dello stipendio mensile.
I 3 giorni di permesso (30/06 e ruolo) valgono come servizio effettivo: non perdi né soldi né anzianità!











































