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Siamo orgogliosi di comunicare un successo di grande rilievo ottenuto dai nostri legali. Grazie all’intervento tempestivo e qualificato dell’Associazione Sindacale Ergo Scuola, una docente nostra iscritta ha visto ripristinato il proprio diritto a partecipare alle procedure di mobilità per l’anno scolastico 2026/2027, dopo un’esclusione che appariva come un muro burocratico insormontabile.
Il caso: Quando la burocrazia ignora i bisogni reali
La vicenda nasce da un provvedimento di esclusione notificato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nei confronti di una nostra iscritta, docente titolare in Lombardia ma impegnata nell’assistenza al padre disabile in Campania.
L’Amministrazione aveva rigettato la sua domanda applicando in modo meccanico il vincolo triennale di permanenza previsto dal CCNI. Secondo l’ufficio scolastico, la situazione di disabilità del genitore non presentava caratteri di “novità” tali da giustificare una deroga al blocco della mobilità.
In sostanza, si pretendeva che la lavoratrice rimanesse bloccata a centinaia di chilometri da casa nonostante un quadro familiare drammaticamente mutato, basandosi su una lettura parziale delle norme che non teneva conto dell’effettiva evoluzione della patologia.
L’azione legale: Perché la diffida ha avuto successo
L’Ufficio Legale A.S.E.S., nelle persone degli avvocati Iolanda Molinaro e Gianfranco Rizzo, ha reagito immediatamente con un atto di diffida che ha smontato punto per punto le tesi dell’Amministrazione, focalizzandosi su tre pilastri fondamentali:
- Il concetto di “Fatto Sopravvenuto”: Abbiamo dimostrato, con rigorosa documentazione, che non basta che la disabilità preesista; ciò che conta è l’aggravamento clinico. È stato depositato un dossier medico specialistico che attestava un peggioramento drastico delle condizioni di salute del genitore verificatosi dopo il 2024. Questo trasforma una situazione nota in un “fatto nuovo” che l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di considerare.
- Il mutamento dell’assetto assistenziale: La docente è diventata l’unico punto di riferimento per il genitore, che è stato recentemente trasferito presso l’abitazione della figlia a Salerno. Questo radicale cambiamento logistico rende la permanenza nella sede di titolarità oggettivamente incompatibile con i doveri di assistenza.
- La gerarchia delle fonti: I legali hanno ribadito che nessuna norma contrattuale o “vincolo triennale” può prevalere sui diritti costituzionali alla salute e alla solidarietà familiare garantiti dalla Legge 104/92.
Il Risultato: Riammissione immediata
Di fronte a una ricostruzione così solida e alla prospettiva di un immediato ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. davanti al Giudice del Lavoro, l’Ufficio Scolastico ha dovuto procedere all’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione. La docente è stata ufficialmente riammessa ai movimenti, vedendo finalmente riconosciuto il proprio diritto.
Il Messaggio dei nostri Legali
“Questa vittoria è la prova che non bisogna mai rassegnarsi di fronte a un ‘no’ della burocrazia. Spesso gli uffici scolastici applicano i vincoli in modo automatico, ignorando che dietro ogni domanda ci sono vite umane e situazioni di fragilità che la legge ha il dovere di proteggere. Come Studio Legale A.S.E.S., il nostro impegno non è solo tecnico, ma profondamente etico: garantire che il lavoro non diventi mai un ostacolo insuperabile alla cura dei propri cari.”
Avv. Iolanda Molinaro & Avv. Gianfranco Rizzo
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Sei in una situazione simile?
Non subire passivamente i vincoli della mobilità.
Il nostro sindacato è a disposizione per analizzare la tua posizione e verificare se sussistono i presupposti per una deroga o un intervento legale.
Contatti Ufficio Legale A.S.E.S.
PEC Istituzionale: ergoscuola@pec.it












































