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Riflessioni del Prof. Bartolomeo Merola
Si sente spesso dire che la scuola non debba essere un’azienda e non debba prevalere la logica aziendalistica. Nella migliore delle ipotesi chi afferma ciò non conosce il significato e il concetto di azienda. Nell’ipotesi peggiore la conosce e si rivolge a coloro che non la conoscono affinché ripetano e si comportino per rivendicare non si sa quale cosa. Esistono aziende-imprese (con scopo di lucro – profit) di produzione ed aziende di erogazione (senza scopo di lucro – non profit). La scuola impiega beni e servizi per soddisfare bisogni umani, è retta ed istituita, destinata a durare nel tempo. Ha tutti i requisiti per essere azienda. Nel concetto moderno di azienda, secondo le logiche della “Qualità totale”, il “Cliente”, che nel caso della scuola è lo studente e la sua famiglia, non è da considerarsi soggetto esterno ad essa, bensì parte integrante di essa. D’altra parte, se l’azienda soddisfa bisogni umani, il soggetto che soddisfa i bisogni va considerato elemento essenziale dell’azienda. In tale logica la scuola è una istituzione aziendalistica composta da beni e da persone, ognuna delle quali svolge un compito e ha un ruolo dentro l’organizzazione. Viene definita organismo a legami deboli, secondo concetti che vorrebbero una gerarchia forte ed evidente al fine di dominare in modo verticale e discendente l’autorità. Invece il delicato scopo della scuola suggerisce diversi livelli di decisione e alla formula gerarchica si preferisce quella migliore degli equilibri, e il potere si organizza secondo modelli collaborativi e partecipativi. Prevale l’autonomia per ciò che riguarda le scelte didattiche e la decisione di organi ove partecipano di diritto tutti gli insegnanti e il Dirigente scolastico. In alcuni organi partecipano le rappresentanze dei genitori e degli studenti (per la scuola superiore) e per quelle inferiori solo i genitori. Nell’organo delle scelte non didattiche ma economiche partecipano le rappresentanze di tutta la comunità scolastica e la presidenza spetta ad un genitore eletto democraticamente da loro.
In questa logica, posta a garanzia della comunità, è inibita al Dirigente scolastico l’adozione del provvedimento disciplinare della sospensione a carico degli insegnanti (anche quella fino a dieci giorni). DS e insegnanti sono sottoposti al potere disciplinare del superiore gerarchico (Ufficio Scolastico Regionale).






































































